Originariamente pubblicato sul sito di Adif – Associazione Diritti e Frontiere

Si è riaperto in questi giorni il dibattito sulla “sanatoria” degli immigrati. Vogliamo contribuire a questo dibattito con una nostra proposta tecnica: un possibile testo di legge, fondato sulla regolarizzazione di chi è qui senza documenti, sull’abrogazione dei decreti Salvini e sulla reintroduzione della protezione umanitaria

Il dibattito sulla regolarizzazione dei migranti senza permesso di soggiorno, che sembrava essersi arenato nei mesi scorsi, si è riacceso nelle ultime settimane, complice anche la drammatica carenza di manodopera che sta colpendo settori produttivi come l’agricoltura.

Pochi giorni fa, il Corriere della Sera ha pubblicato una bozza di provvedimento, su cui i Ministri del governo Conte II stanno ancora discutendo. Si tratta di un testo che, se approvato, limiterebbe la regolarizzazione solo ad alcuni comparti produttivi (agricoltura, allevamento, pesca e acquacoltura). A poter presentare le domande, inoltre, sarebbero solo e soltanto i datori di lavoro: un meccanismo pericoloso, quest’ultimo, già utilizzato in altre sanatorie, che rischia di alimentare situazioni di sfruttamento e di ricatto.

Noi continuiamo a pensare che sia possibile una regolarizzazione non strettamente vincolata al lavoro, che consenta l’emersione diretta degli stranieri coinvolti: un meccanismo che potrebbe sfociare nel rilascio di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”.

Al contempo, in vista di un più ampio dibattito su una riforma complessiva delle politiche migratorie, è quanto mai urgente abolire i decreti Salvini, che hanno stravolto il diritto fondamentale all’asilo previsto dalla Costituzione italiana.

Ci siamo già soffermati su queste proposte in un post pubblicato sul nostro sito alcuni giorni fa. Qui di seguito proviamo a trasformarle in un vero e proprio articolato di legge: è un nostro contributo tecnico-politico al dibattito in corso.

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Art. 1. Permesso di soggiorno per motivi umanitari

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 1, comma 1, alle parole «della qualifica di beneficiario di prote­zione internazionale» sono aggiunte le parole «e umanitaria»;

b) Il Capo IV è rubricato «Protezione sussidiaria e umanitaria»;

c) Dopo l’articolo 15 è aggiunto il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15-bis. La Commissione territoriale di cui all’articolo 27, primo comma, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, riconosce la prote­zione umanitaria quando non sussistono i presupposti per il riconoscimen­to della protezione internazionale, ma vi sono fondati motivi di ritenere che lo straniero interessato:

  • Non può godere nel suo paese di un effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, come prescritto dall’articolo 10 della stessa;
  • ha subito gravi violazioni dei suoi diritti fondamentali nel paese di origine o nei paesi che ha attraversato prima di arrivare in Italia;
  • ha intrapreso il viaggio per arrivare in Italia quando era ancora mi­norenne;
  • Abita in Italia da tempo, e ha maturato legami affettivi, familiari e sociali tali da rendere irragionevole e impraticabile un suo ritorno al paese di origine;
  • Abita in Italia da tempo, e si è stabilmente inserito nel mercato del lavoro»

d) All’articolo 16, comma 1, dopo le parole «lo status di protezione sussidia­ria», sono aggiunte le parole «e quello di protezione umanitaria»

e) All’articolo 16, comma 1, la lettera d-bis è sostituita dalla seguente: «costitui­sca un pericolo concreto ed attuale per l’ordine e la sicurezza pubblica, desumi­bile da circostanze di fatto che devono essere indicate nel provvedimento di re­voca»

f) All’articolo 23 è aggiunto i seguenti commi 3 e 4:

«3. Ai titolari dello status di protezione umanitaria è rilasciato un per­messo di soggiorno per protezione umanitaria, della durata di due anni. Tale permesso di soggiorno consente l’accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile in un permesso per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 3 può essere richiesto anche al Questore, al di fuori della procedura di protezione internazionale».

Art. 2. Abrogazione delle norme in materia di domande manifestamente infondate e di procedure accelerate

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti mo­dificazioni:

a) L’articolo 2-bis è abrogato

b) All’articolo 9, il comma 2-bis è abrogato

c) All’articolo 10, comma 1, le parole da «L’ufficio di polizia informa il richie­dente» a «può essere rigettata ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis» sono abroga­te;

d) All’articolo 10, comma 2, la lettera d-bis) è abrogata

e) All’articolo 28, comma 1, lettera c-ter) è abrogata

f) L’articolo 28-bis è abrogato;

g) L’articolo 28-ter è abrogato;

h) All’articolo 32, comma 1, la lettera b-bis) è abrogata.

Art. 3. Norme per fronteggiare l’emergenza Covid-19

1. All’articolo 35 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera f): «L’accesso al Medico di Assistenza Primaria e al Medico di Continuità Assistenziale».

2. Fino al 31 Dicembre 2020, l’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 35 com­ma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è garantito anche ai cittadini stranieri soggiornanti con un visto di breve durata, nonché ai cittadini degli Sta­ti Membri dell’Unione Europea che non siano autorizzati all’iscrizione al Servi­zio Sanitario Nazionale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

3. I permessi di soggiorno in scadenza nell’anno 2020 sono prorogati fino al 31 Dicembre 2020.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai permessi di soggiorno che, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, erano stati già rifiutati, revocati o annullati.

5. Fino al 31 Dicembre 2020 sono sospesi tutti i procedimenti di revoca dei per-messi di soggiorno.

6. Il termine temporale di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 può essere ulteriormente prorogato, per ragioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, con decreto del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministero della Salute.

Art. 4. Regolarizzazione

1. Il cittadino straniero dimorante sul territorio nazionale, ma privo di un tito­lo di soggiorno, può dichiarare entro il 30 Giugno 2020 la sua presenza al Que­store della provincia in cui dimora, e la sua volontà di regolarizzare il proprio status giuridico.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata con modalità telematiche de­finite dal Ministero dell’Interno.

3. Il Questore, verificata la sussistenza dei requisiti per l’ingresso in Italia di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, rilascia un permes­so di soggiorno per attesa occupazione.

4. Il permesso di cui al comma 3 è rilasciato in deroga ai requisiti di previa re­golarità del soggiorno, di perdita del posto di lavoro e di iscrizione ai Centri per l’Impiego di cui all’articolo 22, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Per il rinnovo o la conversione del permesso di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e all’articolo 37 del Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

6. La ricevuta della dichiarazione di cui al comma 1, unitamente al passaporto dell’interessato in corso di validità, è titolo idoneo per l’iscrizione al Servizio Sa­nitario Nazionale.

 

Il Collettivo di Adif