Originariamente pubblicato sul sito di A-dif

In Ungheria, il governo di Viktor Orban ha presentato in Parlamento un “pacchetto” di misure – che comprendono anche una modifica alla Costituzione – volte a “contrastare l’immigrazione irregolare”.

La stampa magiara ha ribattezzato le riforme col nome di “Stop Soros”, perché lo scopo dichiarato dal governo è quello di colpire le Ong impegnate in attività di solidarietà e di sostegno ai richiedenti asilo e ai rifugiati: e poiché alcune di queste Ong fanno capo a George Soros, o ricevono finanziamenti dalle sue Fondazioni, tutto viene presentato come una battaglia tra il premier ungherese e lo stesso Soros.

In realtà, ciò che Orban intende colpire è quella parte della società civile ungherese che si impegna per fornire assistenza ai rifugiati, ma anche per garantire i diritti umani dei migranti e dei transitanti. Così, le riforme proposte dall’esecutivo Orban sono un esempio, sicuramente estremo, di una tendenza che si va diffondendo in Europa: quello di criminalizzare la solidarietà e l’impegno civile, trasformandoli in reati.

Chi scrive non è esperto di cose ungheresi, né conosce a fondo il dibattito che si è sviluppato nel paese magiaro. Per la vicenda della riforma cosiddetta “Stop Soros” si rimanda, in lingua italiana, agli articoli usciti in questi giorni su Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano, o su Il Post. Chi è in grado di leggere in inglese può rivolgersi al Guardian, o può vedere i comunicati dell’Hungarian Helsinki Committee, una delle Ong prese di mira dalla furia di Orban.

Qui, più semplicemente, si propone la traduzione in italiano di una delle norme più controverse del “pacchetto”, quella che riguarda appunto il reato di solidarietà.

Il testo che trovate qui sotto è tradotto dalla versione non ufficiale in inglese a cura dello stesso Hungarian Helsinki Committee. È quindi la “traduzione di una traduzione”, con i limiti che questo può comportare, e che si possono facilmente immaginare: ma sembra comunque utile per capire più a fondo le forme e i modi in cui viene articolato il “reato di solidarietà” nel dispositivo della riforma. I fortunati lettori che sono in grado di leggere in lingua ungherese possono trovare la versione originale qui.

 

Governo ungherese, disegno di legge n. T333, che modifica alcune leggi relative a provvedimenti di contrasto all’immigrazione irregolare

Magyarország Kormánya, T/333. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról

Articolo 11

(1) Nella legge C/2012 recante Codice Penale di Ungheria (di seguito indicata come “Codice Penale”), all’articolo 353 è aggiunto il seguente articolo 353-bis:

«Articolo 353 bis. Favoreggiamento dell’immigrazione illegale
(1) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l’arresto fino a due anni chiunque si impegni in attività organizzate al fine di
(a) consentire l’avvio di una procedura di asilo in Ungheria in favore di uno straniero che nel paese di origine, in quello di residenza abituale o in quello di transito, non è stato oggetto di persecuzione per motivi di razza, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, religione o opinione politica, o il cui timore di persecuzione non è fondato,
(b) ovvero al fine di ottenere un permesso di soggiorno per uno straniero che entri o soggiorni illegalmente in Ungheria.
(2) Chiunque fornisca mezzi finanziari per commettere il reato di cui alla comma 1, o che svolga regolarmente tali attività organizzate, è punibile con una pena detentiva fino a un anno.
(3) Sono punibili ai sensi del comma 2, coloro che commettono il reato di cui al comma 1:
a) a fine di lucro, oppure
b) fornendo supporto a più di una persona, oppure
c) agendo entro un’area di 8 km dalle frontiere esterne dell’Ungheria, così come definite all’articolo 2 punto 2 del Codice Frontiere Schengen, o dalle segnalazioni di confine.
(4) La pena relativa ai reati di cui al comma 1 può essere ridotta, e può essere altresì revocata in casi particolari, quando l’autore del reato rivela le circostanze del reato prima che venga avviata l’accusa.
(5) Ai fini del presente articolo, si considera impegnato in attività organizzata, in particolare se agisce per le finalità indicate al comma 1, colui che
a) organizza una sorveglianza alle frontiere esterne dell’Ungheria così come definite all’articolo 2 punto 2 del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere (codice frontiere Schengen).
b) prepara o distribuisce materiali informativi, ovvero commissiona ad altri tale attività,
c) crea o gestisce un network».

 

Sergio Bontempelli

1 Giugno 2018