Il principio giuridico che “disinnesca” Salvini

Originariamente pubblicato su Corriere delle Migrazioni – Africa

Sono note le polemiche di questi giorni, a proposito del “decreto Salvini” ora convertito in legge: alcuni Sindaci – prima quello di Palermo Leoluca Orlando, poi quello di Napoli Luigi De Magistris, e in seguito tanti altri – hanno duramente contestato le nuove norme, minacciando di non applicarle. Il Presidente della Regione Toscana si è unito alla protesta, e ha annunciato un ricorso alla Corte Costituzionale.

Su cosa si basano le polemiche di questi giorni?

Sotto accusa – in particolare – l’articolo 13 della legge, che impedirebbe ai richiedenti asilo di iscriversi all’anagrafe e di prendere la residenza. E qui bisogna fare attenzione, perché non sempre i giornali hanno riportato correttamente la notizia: le nuove norme, infatti, non impediscono l’iscrizione anagrafica a tutti i migranti, ma solo a coloro che hanno chiesto asilo e non hanno ancora ottenuto una risposta da parte delle autorità competenti. Quanti si siano già visti riconoscere l’asilo, o abbiano permessi di soggiorno di altro tipo (ad esempio per lavoro o per studio), non sono toccati dalla legge Salvini.

Negli ultimi giorni, il dibattito si è ulteriormente allargato, e a scendere in campo sono stati giuristi, esperti e tecnici del diritto. Alcuni tra loro – ed è la posizione che vogliamo evidenziare qui – sostengono che le nuove norme non impediscono in realtà l’iscrizione anagrafica: i Comuni, quindi, possono tranquillamente dare la residenza ai richiedenti asilo, senza fare nessun atto di “disobbedienza civile”, rimanendo nell’alveo della più rigorosa legalità. Ma cjhi sono questi giuristi? Forse sostenitori del Ministro dell’Interno, intervenuti per difendere la nuova legge dalle accuse di incostituzionalità?

Ecco, qui c’è un vero e proprio colpo di scena: questi esperti non solo non hanno alcun rapporto di amicizia con Salvini, ma sono anzi strenui avversari del governo giallo-verde. I loro nomi – Emilio Santoro o Sabino Cassese – forse diranno poco ai lettori di Africa, ma sono notissimi a chi si occupa di diritto dell’immigrazione. E la loro proposta non intende affatto depotenziare la protesta dei Sindaci: al contrario, vuole sostenerla, rafforzarla e munirla di nuove armi (giuridiche, si intende). E allora sarà bene entrare nel dettaglio.

Applicare la legge senza violare la Costituzione

Nel suo parere inviato all’ANCI, Emilio Santoro parte dal testo della legge. Il famoso articolo 13 – spiega il giurista, docente all’Università di Firenze – non dice affatto che i richiedenti asilo non possono avere la residenza: si limita ad affermare che il loro permesso di soggiorno non è un documento valido per l’iscrizione anagrafica. Sono due cose diverse.

Anche se nella legge Salvini c’è scritto che il permesso per richiesta asilo non consente di iscriversi all’anagrafe, il diritto è qualcosa di più complesso della semplice lettura dei testi normativi. Le norme non vanno solo lette e capite, come si fa con un romanzo o un articolo di giornale: vanno anche interpretate e applicate in modo risultare coerenti con la Costituzione. E la Costituzione dice che la residenza è un diritto inviolabile: ogni individuo, si legge nell’articolo 16 della nostra Carta, «può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio». Questo principio di libera circolazione voluto dai Costituenti si applica ai cittadini italiani, ma anche agli stranieri regolari: se ne deduce che i richiedenti asilo – che hanno in tasca un permesso di soggiorno, e sono dunque in regola con le norme sull’immigrazione – devono avere la residenza.

Già, ma se la legge Salvini sembra dire l’esatto contrario, che si fa? Come si risolve la contraddizione? E qui viene il punto: per quanto possa sembrare strano, quando una legge è in contrasto con il dettato costituzionale, bisogna cercare di interpretarla in modo “creativo”, anche a costo di forzare un po’ il significato delle parole. Anche a costo di diventare “azzeccagarbugli”, come diceva il Manzoni che abbiamo letto a scuola.

Questa “interpretazione creativa” si chiama in termini tecnici “presunzione di conformità”, ed è un metodo elaborato dalla Corte Costituzionale. La proposta di Emilio Santoro, insomma, non è affatto un modo un po’ furbesco di aggirare la legge, come potrebbe sembrare a un primo sguardo.

In concreto, cosa significa tutto ciò?

In termini concreti, dove conduce tutto questo ragionamento? Santoro spiega che, con il decreto Minniti, era stata prevista una “procedura semplificata” per la residenza ai richiedenti asilo: in estrema sintesi, le pratiche per l’iscrizione anagrafica venivano avviate non dai singoli migranti, ma direttamente dalle cooperative che gestivano i centri di accoglienza.

Per interpretare correttamente la legge Salvini, secondo il giurista fiorentino, bisogna partire proprio da qui. Quando l’articolo 13 dice che il permesso per richiesta asilo non è un documento valido per l’anagrafe, il senso è proprio questo: il particolare permesso di soggiorno di questi migranti non autorizza gli uffici comunali ad applicare la “procedura semplificata” del decreto Minniti.

Di conseguenza, i richiedenti asilo prenderanno la residenza come la prendono da sempre tutti gli altri cittadini: andando direttamente in Comune e richiedendola agli uffici competenti, senza più avvalersi della mediazione di operatori e cooperative.

Di sicuro questa interpretazione non rispecchia i desideri del Ministro Salvini: è però coerente con il metodo della “presunzione di conformità” di cui abbiamo appena parlato. Spetta alla Consulta decidere se dichiarare anticostituzionale l’articolo 13. Nel frattempo, è possibile applicarlo in modo da non ledere i diritti di persone in carne e ossa.

Sergio Bontempelli